Presentare un autocertificazione

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L'autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce la maggior parte dei certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è il documento con cui vengono dichiarati stati, fatti, qualità personali

A chi è rivolto

A tutti i cittadini.

Per i cittadini stranieri è possibile autocertificare solo documenti che siano rilasciati dalla pubblica amministrazione italiana o, se si tratta di cittadini dell'U.E., che sia possibile verificare direttamente presso l'Autorità straniera che detiene i dati certificabili.

Descrizione

L' autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni rilasciate dagli uffici pubblici, dichiarazioni inerenti propri stati e requisiti personali, mediante presentazione di appositi moduli sottoscritti dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata:va allegata copia di un documento d'identità valido. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto. Dall'entrata in vigore del T.U. n. 445/2000 le amministrazioni e gli uffici pubblici non possono più richiedere certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione: una richiesta in tal senso costituisce violazione dei diritti d'ufficio, con possibili azioni giudiziarie penali.
L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono utilizzabili nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, vale a dire tutte le amministrazioni dello Stato ( compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie ), le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico ( compresi gli enti pubblici economici ).
Sono inoltre utilizzabili con le imprese che hanno in concessione servizi di pubblica utilità e di pubblica necessità (ENEL, RAI, Poste, TELECOM, Ferrovie dello Stato … ).
I tribunali non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.
Con il D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, sono state apportate importanti modifiche all'art. 2 del D.P.R. n.445/2000, ed è stato introdotto l'obbligo anche per i privati di accettare l'autocertificazione. Le certificazioni rilasciate dall’Ufficio Anagrafe potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotte dagli interessati.

Come fare

L’autocertificazione, come spesso viene definita la dichiarazione sostitutiva di certificazione, è regolata dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, il quale afferma che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

1. data e il luogo di nascita;
2. residenza;
3. cittadinanza;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
6. stato di famiglia;
7. esistenza in vita;
8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
9. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
10. appartenenza a ordini professionali;
11. titolo di studio, esami sostenuti;
12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
16. stato di disoccupazione;
17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
18. qualità di studente;
19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
24. qualità di vivenza a carico;
25. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
26. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Detto elenco è esaustivo, per cui non vanno aggiunte altre dichiarazioni non ricomprese nella lista.Si potrà aggiungere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, quale dichiarazione di conoscenza aggiuntiva, come previsto dal successivo art. 47 per situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell’elenco delle autocertificazioni. Per esempio in caso di successione a seguito di decesso, un erede può dichiarare gli eredi legittimi (anche in caso di testamento), con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Chi sottoscrive la dichiarazione deve elencare i dati (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e grado di parentela con il defunto) di tutti gli eredi, incluso il dichiarante se erede.

In un unico modulo possono essere autocertificate più informazioni: uno dei certificati più frequenti è il “contestuale” (anche detto “cumulativo”) di residenza e stato di famiglia, che potrà essere pertanto sostituito da una unica autocertificazione.

Il sito dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR - consente di visualizzare i propri dati anagrafici e di stato civile e scaricare le relative autocertificazioni

La Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà deve essere redatta dal dichiarante, su una pagina bianca o su un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Gli uffici della Pubblica Amministrazione o gli esercenti di pubblici servizi (Aziende municipalizzate, ENEL, TELECOM, ecc.) sono obbligati ad accettare tali dichiarazioni, senza autentica di firma (in tal caso si deve allegare la copia di un documento d'identità valido).

I soggetti privati hanno facoltà di accettare tali dichiarazioni e possono chiedere che la firma sia autenticata.

Cosa serve

Occorre operare secondo le modalità sopra descritte.

A tutte le richieste inoltrate in forma scritta si deve allegare la fotocopia di un documento d’identità del richiedente.

Cosa si ottiene

Sia per un ente pubblico, sia nei confronti di privati a seguito del D.L. 120/2020, è possibile presentare un’autocertificazione in sostituzione di un certificato anagrafico o di stato civile.

Tempi e scadenze

L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio hanno la medesima validità dei certificati/documenti che sostituiscono

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Presentare un autocertificazione direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio di Stato Civile

Piazza Giuseppe Verdi 10, Busseto, Parma, Emilia-Romagna, 43011, Italia

Telefono: 0524931711
Email: urp@comune.busseto.pr.it
PEC: protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it

Pagina aggiornata il 19/07/2024