Certificato di destinazione urbanistica
Il certificato di destinazione urbanistica (chiamato anche C.D.U.) è un documento, rilasciato dal Comune competente per territorio, tramite il SUE, che contiene le indicazioni urbanistiche che riguardano il fabbricato od il terreno interessato dal certificato. Il certificato deve riportare obbligatoriamente la destinazione urbanistica, i vincoli di varia natura ed eventualmente i parametri urbanistici con gli indici di fabbricabilità.
A norma del comma 2 dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 il C.D.U. obbligatoriamente deve essere allegato agli atti di passaggio di proprietà o di cessione di diritti di terreni censiti al Catasto Terreni o aree urbane di pertinenza a fabbricati censite al Catasto Urbano, con superficie maggiore od uguale a mq. 5.000.
Questo certificato occorre quindi quando si stipula una atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno, qualsiasi sia la sua superficie, che non sia pertinenza di un edificio o un terreno con superficie uguale o superiore a 5.000 mq. che costituisca pertinenza di un edificio censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano.
Il CDU è spesso allegato ai compromessi d'acquisto di fabbricati e di terreni in quanto indica le zone di piano in cui ricadono e descrive le possibilità edilizie di quegli immobili. Questo certificato è una garanzia per l'acquirente, che può essere certo delle possibilità di intervento sull'immobile e del suo reale valore commerciale.
Il certificato ha validità per un anno dalla data dell'emissione se non sono, nel frattempo,intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. Quindi, al momento dell'atto notarile, il cedente dovrà comunque dichiarare che non sono intervenute variazioni urbanistiche dalla data di emissione del CDU alla data dell'atto.
Bonus facciate - Attestazione Urbanistica ai fini della detrazione fiscale L. 160/2019 art. 1 commi 219-224
L'art. 1, commi 219-224, della legge 7 dicembre 2019 n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – dispone: ”Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro del lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento”;
Nella “Guida Bonus facciate” prodotto dall'Agenzia dell'Entrate e pubblicato a Febbraio 2020 viene specificato che:
“Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate del decreto del Ministro del lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali."
L'assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. L'assimilazione può essere attestata attraverso istanza di specifica Attestazione Urbanistica Bonus Facciate, che viene rilasciata dal Comune in analogia al certificato di destinazione urbanistica. (CDU).
Si specifica inoltre, in base anche alla lettera del MIBAC.UDCM - GABINETTO del 19/02/2020,
"che nella maggior parte dei centri abitati per i cittadini non sarà necessario rivolgersi all'amministrazione locale per sapere in quale zona si trova un immobile, potendo ricavare agevolmente tale informazioni dagli strumenti urbanistici ed edilizi comunali. "
Quindi, se lo strumento urbanistico prevede zone A e B e l'immobile su cui si esegue l'intervento si trova in una di queste zone, NON E' NECESSAIO RICHIEDERE NESSUNA CERTIFICAZIONE.
La certificazione dell'assimilazione alle zone A o B dell'area nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento, andrebbe riferita ai soli casi, in cui un Comune mai ha adottato un qualsiasi atto che abbia implicato l'applicazione del d.m. n. 1444 del 1968 nel proprio territorio. In tutte le altre ipotesi, infatti, la stessa guida emanata dall'Agenzia non richiede specifici adempimenti e la ubicazione dell'immobile in area A o B, o equipollente in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune, può facilmente essere accertata dai soggetti interessati.
Riferimenti normativi