Validità per l'espatrio
La CIE vale come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, è equipollente al passaporto per espatriare nei Paesi dell'Area Schengen. Quando non è valida per l'espatrio sulla carta appare apposita dicitura.
E' sempre rilasciata non valida per l'espatrio per i cittadini stranieri (maggiorenni e minorenni), comunitari e extracomunitari.
Per un elenco aggiornato dei paesi in cui è possibile entrare con la carta d'identità, si consiglia di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it, selezionando il paese di proprio interesse.
Impossibilità di recarsi personalmente all’Anagrafe
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi personalmente in quanto totalmente non deambulante, un suo delegato (ad esempio un familiare) deve recarsi presso l'Anagrafe centrale con la documentazione attestante l’invalidità. Il delegato dovrà fornire la precedente carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, una sua foto e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l’Ufficiale di Anagrafe un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il completamento della procedura.
Richiedente minorenne
Se il richiedente è un minorenne deve presentarsi accompagnato da almeno un genitore o dal tutore munito di documento di riconoscimento valido.
Qualora si richieda la CIE valida per l'espatrio è necessario l'assenso di entrambi i genitori che devono recarsi agli sportelli, insieme al minore.
Nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, il proprio assenso è dato mediante la compilazione del relativo modulo e allegando fotocopia del proprio documento d'identità in corso di validità. Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore, è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Sulla carta di identità dei minori di 14 anni valida per l'espatrio, è possibile riportare il nome dei genitori. Quando sul retro del documento del minore di 14 anni non è riportato il nome dei genitori è necessario, per recarsi all'estero con i genitori, munirsi almeno di un certificato di nascita del minore dal quale risultino i nomi dei genitori.
Se il minore di anni 14 si reca all'estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario richiedere in Questura la dichiarazione di accompagnamento (modulo disponibile sul sito della Polizia di Stato).
Smarrimento o sottrazione della carta
E' necessario fare la denuncia presso le autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia, Carabinieri, Polizia Ferroviaria, …) ed esibirla in Anagrafe in originale presentandosi con un documento di riconoscimento valido.
Successivamente, contattando il servizio di supporto del Ministero dell’Interno si potrà richiedere l’interdizione del documento.
Se la carta d'identità smarrita o sottratta non è scaduta ed è stata rilasciata dal Comune di Busseto, non sarà necessario avere con sé un documento di riconoscimento valido per avere un'altra carta.
Furto o smarrimento all'estero
E' valida la denuncia fatta presso il Consolato o Ambasciata italiana. Nel caso di denuncia fatta presso altri organi stranieri (es. Polizia) la stessa dovrà essere rifatta in Italia e successivamente consegnata all'Anagrafe centrale.
Distruzione o deterioramento
Il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta distruzione del documento. I cittadini extracomunitari non possono rendere tale dichiarazione e dovranno produrre la denuncia ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000.
Donazione organi
Al momento della richiesta di emissione della Carta di Identità Elettronica le persone maggiorenni residenti nel Comune di Busseto possono esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT).