Con Ordinanza n. 18 del 21/04/2026 si ordina a tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati o di immobili con qualsiasi destinazione d'uso, adiacenti alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Busseto, di provvedere a quanto di seguito indicato:
nel più breve tempo possibile e entro il termine massimo di 60 giorni:
1) di tagliare e rimuovere i rami, gli arbusti e/o gli alberi nell'area di proprietà, posti a dimora o cresciuti spontaneamente nella fascia di rispetto disposta dall’art.52 e dall'art.55 del D.P.R. 753/1980 che, in caso di caduta, potrebbero interferire con l'infrastruttura ferroviaria, con possibile pericolo per la pubblica incolumità e interruzione del pubblico servizio ferroviario;
2) di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da covoni di grano, erbe secche e da ogni materiale combustibile nonché a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta sgombra da qualsiasi tipo di vegetazione secca;
3) di tenere sgombri i terreni da boschi fino a 50 metri dalla più vicina rotaia;
4) di mettere in atto verifiche e controlli costantemente nel tempo e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pericolo per la circolazione dei treni o la propagazione degli incendi, porvi rimedio immediatamente.