Referendum abrogativi 8-9 giugno 2025

Informazioni sui referendum abrogativi

Data:

04 aprile 2025

Descrizione

Referendum abrogativi 2025

La Corte Costituzionale (con sentenze n. 11/12/13/14/15 in data 20 gennaio/7 febbraio 2025) ha ritenuto ammissibili cinque referendum abrogativi, non rientrando i quesiti in nessuna delle ipotesi per i quali l'ordinamento esclude il ricorso all'istituto referendario. I decreti di indizione sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 75 del 31 marzo 2025.

Si potrà votare nelle seguenti giornate:
    • domenica 8 giugno 2025 dalle ore 7,00 alle ore 23,00;
    • lunedì 9 giugno 2025 dalle ore 7,00 alle ore 15,00.

Le operazioni di scrutinio avverranno lunedì 9 giugno 2025 al termine delle operazioni di voto.

Gli elettori potranno votare in 7 seggi sul territorio comunale: 4 presso l'Istituto Comprensivo Scolastico di Busseto, 2 presso le Scuole di Roncole Verdi e 1 presso il Circolo di Sant'Andrea.

DISCIPLINA SPERIMENTALE PER IL VOTO DEGLI ELETTORI FUORI SEDE PER MOTIVI DI STUDIO, LAVORO O CURE MEDICHE: gli interessati (che si trovano in un Comune di una provincia diversa da quella di Parma per un periodo di almeno 3 mesi) possono presentare la richiesta ENTRO E NON OLTRE il 4 maggio 2025 utilizzando il modulo allegato a fondo pagina. La richiesta va indirizzata al Comune di temporaneo domicilio. La richiesta può essere poi revocata fino al 14 maggio 2025.

NB: gli elettori residenti all'ESTERO possono esercitare il diritto di opzione per votare in Italia ENTRO E NON OLTRE il 10 aprile 2025 utilizzando il modulo allegato a fondo pagina. L'opzione deve essere inviata all'Ufficio consolare competente per territorio.

Maggiori informazioni possono essere reperite all'indirizzo web della Prefettura di Parma.

 

Ecco tutti gli approfondimenti suddivisi per argomento:

 

Di seguito, i contenuti dei 5 quesiti referendari ammessi:

  1. Referendum sulla cittadinanza italiana:

    - dimezzare da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.
    Nel dettaglio si va a modificare l’articolo 9 della legge n. 91/1992 con cui si è innalzato il termine di soggiorno legale ininterrotto in Italia ai fini della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza da parte dei maggiorenni.
    Il referendum sulla cittadinanza italiana non va a modificare gli altri requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza quali: la conoscenza della lingua italiana, il possesso negli ultimi anni di un consistente reddito, l’incensuratezza penale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica.
    Testo del quesito: «Volete voi abrogare l’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?».

  2. Referendum sul Lavoro:
    - abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act..

    Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»

    - cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese.

    Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»

    - eliminazione di alcune norme sull’utilizzo dei contratti a termine.

    Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?

    - esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltante e subappaltante negli infortuni sul lavoro.

    Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»"

 

Allegati

Pagina aggiornata il 04/04/2025