Certificato di conformità edilizia e agibilità

Interventi soggetti a Certificato di conformità edilizia e agibilità

Descrizione

Il certificato di conformità edilizia e di agibilità attesta che l’opera edilizia risponde al progetto regolarmente approvato o presentato dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche - edilizie ed in particolare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati, valutati secondo quanto dispone la normativa vigente; il medesimo certificato vale altresì come dichiarazione di agibilità.

Sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato, il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato denuncia inizio attività ovvero i loro successori o aventi causa, nel caso di:

a) interventi di nuova edificazione;

b) interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) interventi di ristrutturazione edilizia;

Per gli interventi non compresi nell’elenco di cui sopra, la dichiarazione di conformità del professionista abilitato, contenuta nella scheda tecnica descrittiva (STD) sostituisce il certificato di conformità edilizia ed agibilità. Per i medesimi interventi, copia della STD è trasmessa al Comune, contestualmente alla presentazione di fine lavori, entro 15 giorni dall’ultimazione effettiva delle opere.

Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e di agibilità e agibilità e la mancata trasmissione al comune di copia della STD secondo quanto soprascritto, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da 77 a 464 Euro.

Il certificato di conformità edilizia e di agibilità e agibilità ha il valore e sostituisce il certificato di agibilità di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2002, n. 380, restando ferme le autorizzazioni all’esercizio delle attività previste dalla legislazione vigente.

 

Ultimazione dei lavori e procedimento per il rilascio del certificato di conformita’ edilizia ed agibilita’

 

Entro 15 giorni dall’effettiva ultimazione dei lavori il soggetto interessato presenta la comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori unitamente alla domanda per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, per quegli interventi per cui è necessaria, come sopra specificati, corredata:

a)      da documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione catastale dell’immobile con copia delle planimetrie presentate all’Agenzia del Territorio

b)      da copia della scheda tecnica descrittiva (STD) e dei relativi allegati:

- dichiarazione di conformità degli impianti;

- dichiarazione di conformità urbanistica del tecnico;

- certificato collaudo cemento armato o dichiarazione del tecnico (nel caso opere di c.a. o a struttura metallica);

- C.P.I. o richiesta rilascio C.P.I. (nei casi previsti);

- certificato collaudo ascensore;

Il certificato di conformità edilizia ed agibilità è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta; se l’istanza risulta carente di documentazione sostanziale la stessa viene dichiarata improcedibile.

Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento può richiedere l’integrazione della documentazione presentata. La richiesta interrompe il termine sopraindicato, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti .

Decorso inutilmente il termine di 90 gg dalla richiesta, la conformità edilizia e agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella STD In tal caso la scheda sostituisce il certificato di conformità edilizia ed agibilità.

Ai fini del rilascio del Certificato di conformità edilizia ed agibilità i controlli sull’opera eseguita sono finalizzati alla sola verifica della rispondenza della stessa agli elaborati di progetto approvati e sono eseguiti nel termine previsto per il rilascio del certificato.

La conformità edilizia ed agibilità comunque attestata non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’art. 222 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero per motivi strutturali.

Ufficio responsabile

Ufficio Urbanistica

Piazza Giuseppe Verdi 10, Busseto, Parma, Emilia-Romagna, 43011, Italia

Telefono: 0524931711
Email: urp@comune.busseto.pr.it
PEC: protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it

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Pagina aggiornata il 19/07/2024