Cosa bisogna fare per timbrare le locandine in merito ad affissioni di pubblicità?
Risposta: Per richiedere il servizio di pubbliche affissioni e il conteggio della somma da versare occorre:
- Rivolgersi all’ufficio di i.c.a. di Salsomaggiore, via Falcone e Borsellino n° 3 43039 Salsomaggiore. tel 0524-575206. Orario di apertura: lun e giov dalle h 15:00 – alle h 17:00, mar-merc-ven-sab dalle h 9:00 – alle h 13:00
- Per la richiesta di affissione inviare una mail a: affissioni.salsomaggiore@icatributi.it
Le informazioni che servono sono:
- Giorno di uscita
- Quanti giorni deve essere effettuata l’affissione
- Quantitativo di manifesti
- Formato dei manifesti
- Specificare se la richiesta è fatta da un’associazione o da una ditta.
Dove si possono comunicare le variazioni di utenze TARI (aperture/cessazioni/subentri/variazioni numero componenti o dati catastali)?
Risposta: Sportello IREN (venerdi’ mattina dalle h 10:00 alle h 13:00)
Chi posso contattare per avere informazioni sui tributi?
Risposta: Si può mandare una mail a tributi@comune.busseto.pr.it o rivolgersi allo sportello tributi nei seguenti orari:
- Lun-merc-ven mattina dalle h 10:00 alle h 13:00
- mar-giov mattina dalle h 10:00 alle h 13:00 pomeriggio dalle h 15:00 alle h 17:00
Dove posso effettuare versamenti al comune di Busseto?
Risposta: Iban tesoreria comune di Busseto (Credit Agricole – Cariparma Spa – sede di Busseto)
IT 72 W 06230 65670 000035478743
Ho effettuato un versamento non dovuto o ho pagato in misura superiore al dovuto l’imu. Posso chiedere il rimborso?
Risposta: Per avere il rimborso dell’IMU versato eccessivamente occorre presentare istanza, entro cinque anni dal versamento allegando un documento d’identità e le quietanze degli F24 versati. La richiesta può essere trasmessa a protocollo.postacert@comune.busseto.pr.it
Tassa sui rifiuti (TARI)
Quando si paga? 16 luglio 2023 – prima rata pari al 50% della TARI calcolata con le tariffe dell’anno 2022
16 dicembre 2023 – seconda rata a conguaglio determinata con l’applicazione delle tariffe 2023
Come si paga? con i modelli F24 precompilati allegati all’avviso di pagamento nelle tabaccherie-ricevitorie abilitate, negli sportelli postali, in banca, al supermercato, con home banking
Per qualsiasi informazione relativa alla tassa rifiuti è possibile contattare lo sportello Iren (ogni Venerdì mattina dalle h 10:00 alle h 13:00) oppure inviare una mail a Sportello.Tari@gruppoiren.it o via telefono al numero verde 800 212 607
Ho locato un immobile a canone concordato. Come ottenere l’agevolazione IMU?
Risposta: La legge 160/2019 ha confermato le agevolazioni tributarie per gli immobili locati a canone concordato a norma della legge n. 431/1998
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.
Per potere usufruire dell’agevolazione è necessario presentare l’attestazione di rispondenza ex D.M. 16/01/2017, corredata di copia della richiesta di attestazione presentata alle organizzazioni / associazioni nella quale sono presenti gli elementi essenziali del contratto di locazione (allegati 2 e 3 del nuovo accordo territoriale consultabile in questa pagina)
La documentazione può essere presentata
Non ho versato l’imu entro la scadenza. Cosa devo fare? I contribuenti che non hanno effettuato il pagamento dei tributi comunali entro le scadenze previste possono avvalersi del ravvedimento operoso, l'istituto giuridico con il quale può essere sanato spontaneamente il mancato o insufficiente pagamento del tributo versando l'imposta dovuta, la sanzione in misura ridotta e gli interessi al tasso legale annuo (art. 13 legge 472/1997; art. 13, comma 1, legge 471/1997).
I contribuenti possono effettuare il ravvedimento operoso solo nel caso in cui l'ufficio non abbia già accertato la violazione.
Le modalità per il ravvedimento operoso dell'omesso versamento del tributo sono le seguenti:
- Termine temporale
- Sanzione
Sanzione nei primi 14 giorni della violazione
1/10 del minimo (1%) per giorno di ritardo = 0,1% per giorno di ritardo esempio: pagamento al settimo giorno di ritardo sanzione = 0,1% x 7 = 0,7%
dal 15° al 30° giorno dalla violazione
1/10 del minimo (15%) = 1,50%
dal 31° al 90° dalla violazione
1/9 del minimo (15%) = 1,67%
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
1/8 del minimo (30%) = 3,75%
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
1/7 del minimo (30%) = 4,29%
oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
1/6 del minimo (30%) = 5,00%